I vertiginosi aumenti dei prezzi dell’energia, elettricità e gas, hanno reso necessario un intervento a sostegno delle imprese ancora più incisivo. In particolare, l’art. 1 del Decreto Aiuti-Ter, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, ha stabilito quanto segue:
IMPRESE ENERGIVORE
Aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019.
Da notare che anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica l’agevolazione è riconosciuta.
IMPRESE NON ENERGIVORE
Per tale categoria il credito d’imposta passa dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019.
Oltre ad un cospicuo aumento dell’incidenza del credito, un’altra interessante novità, che riguarda sempre le imprese NON energivore è un requisito tecnico meno stringente in termini di potenza del contatore: se prima era necessario disporre di un contatore da 16,5 kWh, per i mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh.
IMPRESE GASIVORE E NON GASIVORE
Anche il questo caso il credito aumenta dal 25% al 40% per per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre.
NUOVE SCADENZE
- 16 febbraio 2023
Entro tale data i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo del credito d’imposta maturato nell’esercizio 2022. Le modalità di invio della comunicazione, indispensabile se non si vuole perdere diritto al credito non ancora fruito, non sono saranno ancora state resi noti dall’Agenzia delle Entrate che ne darà comunicazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto. - 31 marzo 2023
Le imprese possono usufruire dei crediti accumulati nei primi due trimestri del 2022 entro il mese di dicembre, mentre la scadenza per riscattare i crediti relativi ad ottobre e novembre slitta alla fine del mese di marzo.
STESSI REQUISITI
Rimane fermo il requisito di un incremento superiore al 30% del costo medio dell’elettricità e del gas nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Da notare che, nel caso in cui il fornitore di energia elettrica o di gas naturale sia sempre lo stesso del 2019, è il venditore stesso a comunicare all’azienda, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
COME USUFRUIRE DEL CREDITO
Anche su questo punto non si registrano novità: come per i mesi precedenti, i crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione sul modello F24 oppure ceduti.