Per i clienti domestici, è giunta la fine del mercato tutelato per la fornitura di gas ed elettricità, cessano cioè le forniture per le quali le condizioni economiche e contrattuali sono definite dall’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA).
Dall’ultimo report di ARERA che fotografa la situazione a marzo 2023 si evince un progressivo incremento degli utenti che passano spontaneamente al mercato libero: oggi sono già migrati al mercato libero nel settore elettrico il 69,3% dei clienti domestici e il 77,3% dei clienti altri usi, mentre nel settore del gas la percentuale è il 68,1% dei clienti domestici e il 70,4% dei condomini uso domestico con consumi inferiori ai 200.000 Smc.
Tuttavia, la platea degli utenti che devono ancora scegliere un nuovo contratto per la fornitura di gas e per l’energia elettrica è ancora molto larga, il che fa temere manovre speculative sui prezzi che li facciano aumentare indiscriminatamente. Da qui le richieste al governo, provenienti da più parti, di un nuovo rinvio della scadenza.
Ma se il rinvio non ci sarà, cerchiamo di sciogliere i dubbi più comuni generati da questo cambiamento epocale per il mercato dell’energia in Italia:
- Cosa succederà dunque a partire da gennaio 2024 alle utenze del Servizio di Maggior Tutela?
- Come verrà gestito il passaggio ad un nuovo fornitore?
- Chi sono i soggetti vulnerabili e cosa ne sarà delle loro utenze?
- Come ottenere il riconoscimento dello stato di “soggetto vulnerabile”?
- Quali sono i fornitori a cui saranno assegnate le utenze del Servizio a Tutele Graduali (STG)? Quali condizioni contrattuali sono previste?
- Cosa sono le offerte PLACET?
- Quando cesserà il Sistema a Tutele Graduali e cosa accadrà dopo?
- Quali opportunità offre il mercato libero e quali difficoltà oppone?
- Come orientarsi per scegliere il nuovo fornitore?
- Cosa sono e a cosa servono il codice POD e il codice PDR?
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Cosa succederà dunque a partire da gennaio 2024 alle utenze del Servizio di Maggior Tutela?
Succederà che le utenze ancora agganciate a questo regime dovranno obbligatoriamente passare ad un altro fornitore con le seguenti scadenze:
- gennaio 2024 fine della tutela per i clienti domestici non vulnerabili (famiglie e condomini) di gas naturale
- aprile 2024 clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica
Come verrà gestito il passaggio ad un nuovo fornitore?
Intanto tutti i fornitori sono tenuti ad inviare ai propri clienti due comunicazioni ufficiali, una nel periodo ottobre-dicembre 2023 e una nel periodo gennaio-marzo 2024, che li avvisino dell’imminente transizione e tutte le modalità con cui sarà gestita, oltre a fornire informazioni mirate per i soggetti definiti “vulnerabili” e indicazioni per orientarsi ed entrare nel mercato libero agli utenti non vulnerabili.
Dopodiché, per i clienti domestici che alla data prefissata non avranno ancora scelto il nuovo fornitore, l’Authority ha disegnato un sistema per garantire comunque la fornitura.
Nessuno sarà obbligato a passare al mercato libero, nessuna utenza subirà un interruzione.
Tanto meno sono previste sanzioni o penalità.
Le utenze in questione saranno affidate, su base territoriale, a fornitori selezionati che opereranno in regime di “Tutela Graduale”. Inoltre, ci sarà una ridotta platea di “soggetti vulnerabili” che saranno esentati dall’obbligo di effettuare una scelta per altri tre anni, ovvero sino ad aprile 2027.
Chi sono i soggetti vulnerabili e cosa ne sarà delle loro utenze?
Sono considerati “vulnerabili” coloro che:
- hanno più di 75 anni
- sono in condizioni economiche svantaggiate (ad esempio i percettori di bonus)
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92
- hanno un’utenza presso una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, sono considerati vulnerabili anche gli utenti che
- soffrono o convivono con persone che soffrono di gravi patologie per cui necessitano di apparecchiature salvavita alimentate con energia elettrica
- hanno un utenza su un’isola minore non interconnessa.
Tutte queste persone continueranno ad essere servite dallo stesso fornitore, mantenendo invariata la modalità di pagamento già in essere e in base alle condizioni economiche (il prezzo) e contrattuali che l’Autorità ha stabilito per il Servizio di Tutela della Vulnerabilità.
Come ottenere il riconoscimento dello stato di “soggetto vulnerabile?
In molti casi i venditori di energia hanno già gli strumenti per identificare l’utente come vulnerabile (ad esempio per i criteri di età e localizzazione oppure se percettori di bonus) e in questo situazione devono farne apposita menzione nelle comunicazioni obbligatorie che devono inviare a tutti i propri clienti in merito alla cessazione del Servizio di Maggiore Tutela.
Tuttavia, nel caso in cui la vulnerabilità non sia già riconosciuta, oppure i requisiti siano stati maturati recentemente, è possibile fare la segnalazione al proprio fornitore tramite l’apposito modulo, allegato alle comunicazioni obbligatorie effettuate dai venditori. Il modulo di autocertificazione vulnerabilità gas ed elettricità, scaricabili anche dal sito di ARERA, deve essere compilato con tutte le informazioni richieste, corredato delle copia del documento d’identità (attenzione, è importante non dimenticarlo poiché senza l’invio del modulo è inefficace) e inviato al proprio fornitore.
Naturalmente, anche i soggetti vulnerabili possono decidere, in qualsiasi momento, di passare al mercato libero.
Quali sono i fornitori a cui saranno assegnate le utenze del Servizio a Tutele Graduali (STG)? Quali condizioni contrattuali sono previste?
L’Autorità ha suddiviso l’Italia in 26 aree per ciascuna delle quali sarà individuato un solo fornitore selezionato tramite un’asta a busta chiusa. Alle aste sono ammessi solo fornitori che rispettano rigidi requisiti di solidità economico-finanziaria, gestionale ed operativa. Un singolo fornitore può servire più aree ma entro il limite massimo del 30% del totale.
La data delle aste per le assegnazioni è fissata per tutte le 26 aree territoriali al 11 dicembre.
Attenzione, per l’STG è prevista una durata massima di 36 mesi.
Per gli utenti domestici non vulnerabili che accederanno al Servizio a Tutele Graduali saranno applicate le condizioni delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET), ossia:
- fatturazione bimestrale
- pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta della bolletta (pagamento SDD, ovvero addebito diretto SEPA) oppure tramite bollettino postale
- nessuna garanzia in caso di domiciliazione della bolletta, altrimenti deposito cauzionale di 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata.
- struttura del prezzo fissata da ARERA
- eventuale modifica dei costi ogni 12 mesi
Cosa sono le offerte PLACET?
La legge n. 124/2017 che ha introdotti il passaggio al mercato libero, obbliga tutti i fornitori di energia a inserire nella propria offerta commerciale due proposte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela – PLACET, una a prezzo variabile e una a prezzo fisso, destinate ad utenti finali di piccole dimensioni, famiglie e piccole imprese.
L’intento del legislatore è quello di rendere sempre possibile un vero confronto tra le offerte dei diversi player mettendo a disposizione delle proposte basate su criteri standard fissati dall’Autority.
Per le offerte PLACET infatti il venditore è libero di fissare il prezzo ma la struttura con cui questo viene a formarsi è predefinita da ARERA, così come le condizioni contrattuali (forme di pagamento, garanzie, rateizzazioni). Il fornitore può variare le condizioni economiche ogni 12 mesi, purché ne dia comunicazioni almeno 3 mesi prima della scadenza, indicando chiaramente il nuovo prezzo che sarà applicato dopo tale data. Di conseguenza, il consumatore mantiene sempre la possibilità di recedere senza alcuna penalizzazione. Tutte le altre clausole contrattuali non possono essere modificate dal fornitore, e laddove esso vi apporti delle modifiche rispetto al modello redatto da ARERA, sono da ritenersi automaticamente non apposte.
Da notare che le offerte PLACET non possono mettere insieme gas ed elettricità (come nelle cosiddette offerte dual fuel) e neppure altri servizi (connettività, assicurazioni), il che non impedisce ad un cliente di affidarsi allo stesso venditore sia per la fornitura di gas che di elettricità, sottoscrivendo però due contratti distinti.
Quando cesserà il Servizio a Tutele Graduali e cosa accadrà dopo?
La tutela graduale avrà una durata massima di 3 anni, dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
A partire da ottobre 2026, i fornitori saranno tenuti ad informare tutti gli utenti dell’STG dell’imminente scadenza che di fatto ne sancirà l’ingresso definitivo nel libero mercato. Gli utenti potranno infatti scegliere di rivolgersi ad un nuovo fornitore e scegliere l’offerta commerciale che preferiscono ma, se non lo faranno, pur restando con lo stesso fornitore, passeranno ad un offerta di mercato libero, la più “favorevole” tra quelle offerte dallo stesso venditore.
Quali opportunità offre il mercato libero e quali difficoltà oppone?
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Si stima che circa il 30% delle offerte disponibili nel mercato libero consentano un risparmio, più o meno significativo, rispetto al Servizio di Maggior Tutela, tuttavia non esiste l’offerta più vantaggiosa in assoluto, ma quella più vantaggiosa per il proprio stile di vita e modello di consumo. E di tipologie di offerte ce ne sono davvero tante:
- a prezzo fisso o variabile: in un caso viene stabilito che il prezzo della componente energetica resterà invariato per un periodo di tempo predefinito, generalmente uno o due anni, mentre nel secondo il prezzo dell’energia segue l’andamento del mercato all’ingrosso
- a tariffa mono o bi-oraria: a seconda che il prezzo dell’energia sia costante per tutte le ore del giorno e per tutti i giorni della settimana oppure che sia più basso la notte e nei weekend e più alto durante il giorno e nei giorni feriali
- singole o congiunte: ovvero che offrono un solo prodotto (gas o elettricità) oppure pacchetti di prodotti energetici e servizi (gas + elettricità + connessione internet + servizi assicurativi etc..
Di converso, una volta superato l’ostacolo di individuare l’offerta giusta per noi, cambiare contratto è davvero semplice e sicuro: cambiare fornitore, non comporta alcuna interruzione della fornitura o rischio di sovrapposizione tra due fornitori poiché il nuovo venditore, una volta comunicati i nostri codici POD e PDR e sottoscritto il contratto, si occuperà di gestire il passaggio dal fornitore di provenienza e di chiudere la posizione precedentemente aperta.
In ultimo, un’ulteriore possibilità è offerta dai gruppi di acquisto energia che, mettendo insieme molti utenti, possono concordare con i venditori offerte commerciali più convenienti. Anche per i gruppi di acquisto l’Autorità ha previsto delle apposite linee guida, sia per quanto concerne l’accreditamento dei gruppi che le informazioni indispensabili che i gruppi sono tenuti a dare agli aderenti: servizi oggetto della fornitura (in particolare se sono inclusi altri servizi oltre alla fornitura di energia), tipologia di offerta a prezzo fisso o variabile, garanzie richieste ed eventuali sconti previsti, modalità di adesione ed eventuali vincoli di permanenza, modalità di recesso.
Come orientarsi per scegliere il nuovo fornitore?
Moltiplicando le tipologie di offerte che abbiamo appena visto per il numero, davvero molto alto, di fornitori presenti in Italia, otteniamo un caleidoscopio di proposte, tra le quali diventa difficile orientarsi. Per questo motivo, il legislatore ha messo in campo diversi accorgimenti introducendo obbligatoriamente le offerte PLACET e offrendo agli utenti importanti strumenti:
- il Portale delle Offerte, dove trovare e confrontare tutte le offerte del mercato libero. Nonostante online esistano molti comparatori, il portale è prezioso in quanto è uno strumento completamente gratuito, indipendente e senza pubblicità
- il Portale del Consumi, dove trovare tutti i dati storici riferibili alle proprie utenze di energia elettrica e gas (consumi e letture)
- lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente che mette disposizione un sito internet e un numero verde 800.166.654 per approfondire e far valere i propri diritti di consumatori
Inoltre il legislatore ha previsto anche un “codice di condotta” al quale devono attenersi i fornitori e che evidenzia le informazioni, i documenti , i criteri di formazione del prezzo, i diritti e le regole che devono essere evidenziati al consumatore prima di sottoscrivere il contratto.
In particolare, tra i documenti che devono essere consegnati dal venditore ai clienti in fase di offerta c’è la “scheda di confrontabilità”, un documento che raffronta la stima della spesa annua di una certa tipologia di utente nel caso in cui aderisse alla offerta proposta con la spesa che sosterrebbe lo stesso utente-tipo in base alle condizioni fissate da ARERA. Nella scheda devono inoltre essere evidenziati i costi per eventuali servizi aggiuntivi e i criteri con cui può variare il prezzo.
Cos’è e a cosa servono l codice POD e il codice PDR?
Il codice POD è una stringa di lettere e numeri associata al nostro contatore dell’elettricità, in pratica identifica il punto di prelievo (Point of Delivery). Il codice PDR è il corrispondente del POD per quanto riguarda la fornitura di gas e identifica il punto di riconsegna.
Entrambi questi codici sono sempre indicati sulla rispettiva bolletta. Nel caso però il problema fosse proprio quello di recuperare una bolletta o di risalire al fornitore, spesso possono essere recuperati dal contatore oppure richiedendoli al distributore di zona, che lo ha generato quando ha effettuato il primo allacciamento. Infatti,
POD e PDR non cambiano mai, anche se cambia l’utente, il contatore o il fornitore.
Una volta rientrati il possesso del POD o PDR tramite lo sportello del consumatore potremo scoprire chi è il nostro attuale fornitore o gestire ogni tipo di operazione come il subentro, la voltura o il cambio di fornitore, appunto.