Il Nuovo Codice Appalti
Ad un anno esatto dalla sua pubblicazione ragioniamo sugli aspetti più interessanti, per le Pubbliche Amministrazioni che intendono impegnarsi in progetti di riqualificazione energetica del proprio patrimonio edilizio, del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n° 50 che ha finalmente unificato la normativa sui contratti pubblici di lavori, forniture, servizi e progettazioni.
Tuttavia gli interventi di efficientamento energetico hanno costi variabili, spesso di molto inferiori alla soglia massima per l’affidamento dell’appalto con procedura negoziata che differisce rispetto al procedimento ordinario previsto appunto dal d.lgs 50/2016, il Nuovo Codice Appalti.
Per questo è importante analizzare quali procedure escono dalla disciplina dell’appalto ordinario e quali regole devono essere seguite in questi casi. Di seguito abbiamo pertanto voluto dare risposta ad alcuni dubbi legittimi e molto comuni:
- Quali procedure osservare nel redigere il bando di gara per la riqualificazione energetica degli edifici della PA?
- Procedura ordinaria o contratti sotto soglia?
- Quando l’uno e quando l’altro?
- Quali best practice seguire nella redazione?
- Quanto deve essere precisa la motivazione della PA nella scelta dei contratti?
Contratti sotto-soglia
L’art. 35 del codice appalti enumera una serie di soglie determinate dalla Commissione europea per cui devono essere applicate le procedura di gara ordinarie previste nel codice.
Dall’art. 36 invece vengono individuate procedure differenti quando l’importo dei contratti è inferiore alle soglie stabilite dall’art. 35. Le stazioni appaltanti possono quindi seguire queste modalità:
- importo inferiore a 40.000 Euro: AFFIDAMENTO DIRETTO adeguatamente motivato o per lavori in AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- importo compreso tra 40.000 e 150.000 Euro per lavori, e importo inferiore a soglie di 135.000 (in caso di amministrazione centrale) e 209.000 Euro (altre amministrazioni) per servizi e forniture: PROCEDURA NEGOZIATA, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tramite elenchi o indagini di mercato
- per l’affidamento di lavori tra 150.000 e 1.000.000 di Euro: PROCEDURA NEGOZIATA, previa consultazione di 10 operatori economici individuati con indagini di mercato o tramite elenchi
- per affidamento di lavori di importo uguale o maggiore a 1.000.000 Euro: Procedure ordinarie
Contratti pubblici per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro
Avvio della procedura: La procedura prende avvio con la DETERMINA A CONTRARRE o con atto a essa equivalente, in cui deve essere indicata la procedura che si intenda seguire e devono essere inserite le motivazioni a sostegno della scelta.
Requisiti generali e speciali: l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 oltre che dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante
Criteri id selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione: la stazione appaltante motiva deguatamente la scelta dell’affidatario. Per il rispetto del principio di rotazione espresso dall’art. 36 del Codice appalti, la scelta che ricada sul contraente uscente deve essere motivata in modo stringente e deve avere carattere eccezionale.
La stipula del contratto: Per la stipula si osservano le disposizioni espresse all’art. 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice Appalti.
Alcune precisazioni su contratti di importo inferiore a 40.000 Euro:
- il contenuto della determina a contrarre o atto equivalente può essere semplificato nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o per acquisti di modico valore laddove siano certi il forniture e l’importo della fornitura
- sui requisiti dell’operatore economico si aggiunge che il possesso dei requisiti di attestazione SOA per i lavori in affidamento, è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
AG-TS consiglia le Pubbliche Amministrazioni nella gestione del processo di riqualificazione energetica degli edifici