Con le nuove direttive in vigore dal 2025, le imprese devono adeguarsi a un quadro di incentivi aggiornato, che pone particolare attenzione alla decarbonizzazione e all’adozione di fonti rinnovabili. Le imprese, in particolare le PMI, possono accedere a numerosi incentivi e agevolazioni per la riqualificazione edilizia, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.
Misure a sostegno di interventi di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico
- Conto Termico: incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione, installazione di collettori solari e sistemi ibridi per edifici aziendali.
- Ecobonus 2025: detrazioni fiscali per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici aziendali.
- Fondo per la Transizione Industriale (PNRR): sostegno agli investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica e l’uso efficiente delle risorse.
- Piano Transizione 5.0: incentivi per la digitalizzazione dei processi produttivi, l’innovazione tecnologica e la riduzione dei consumi energetici.
- Certificati Bianchi: premi per il miglioramento dell’efficienza energetica attraverso interventi nei settori industriale, civile e dei trasporti.
Strumenti che agevolano la realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabili
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- FER 2: incentivi per la costruzione e il potenziamento di impianti innovativi a fonti rinnovabili (biogas, biomasse, solare termodinamico, eolico offshore, geotermico, energia marina).
- FER-X: incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti rinnovabili con costi vicini alla competitività di mercato (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, trattamento di gas residui).
- Piano Transizione 5.0: incentivi per l’installazione di impianti di produzione energetica destinata all’autoconsumo, con criteri di dimensionamento legati al fabbisogno aziendale.
Entriamo dunque nel dettaglio delle spese finanziate e dei requisiti di accesso delle misure disponibili.

Conto termico
Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di edifici o singole unità immobiliari accatastate e dotate di un impianto di riscaldamento.
Si tratta di interventi (art. 4, comma 2) di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti.
NOTA:
Tra pochi mesi, molto probabilmente a giugno, diventerà operativo il Conto Termico 3.0 che introdurrà alcuni cambiamenti importanti per le imprese. Appena sarà disponibile il testo dedicheremo un approfondimento alle nuove specifiche. Seguici sulle nostre pagine social, Facebook, X e Linkedin, per restare aggiornato e non perderti nessuna notizia.
2.A – Pompe di calore
Tipologia di intervento
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW)
Costo unitario ammissibile
Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata
% spesa riconoscibile e incentivo massimo
Massimo erogabile 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto
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2.B – Caldaie e stufe a biomasse
Tipologia di intervento
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (stufe, termo-camini o caldaie con potenza termica nominale fino a 2000 kWt)
Costo unitario ammissibile
Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata
% spesa riconoscibile e incentivo massimo
Massimo erogabile 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto
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2.C – Solare termico
Tipologia di intervento
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m2)
Costo unitario ammissibile
Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata
% spesa riconoscibile e incentivo massimo
Massimo erogabile 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto
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2.D – Scalda acqua a pompa di calore
Tipologia di intervento
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
Costo unitario ammissibile
Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata
% spesa riconoscibile e incentivo massimo
Massimo erogabile 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto
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2.E – Impianti ibridi a pompa di calore
Tipologia di intervento
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con caldaia a condensazione integrata
Costo unitario ammissibile
Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata
% spesa riconoscibile e incentivo massimo
Massimo erogabile 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto
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Nota: Per le caldaie, le pompe di calore, i collettori solari, etc., inclusi nel Catalogo degli apparecchi domestici reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, la procedura di accesso è semplificata, poiché la conformità dei requisiti tecnici al dettato normativo è stata preventivamente verificata dal GSE.
Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0 si pone l’obiettivo di favorire la transizione energetica e digitale delle imprese italiane che investono in
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- digitalizzazione
- autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
- formazione del personale
Lo scopo è di ridurre i consumi energetici. Il sistema adottato per incentivare gli interventi è quello del credito d’imposta.
Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Possono essere agevolati gli investimenti per progetti di innovazione in beni materiali e immateriali rientranti all’interno degli allegati A e B alla Legge 232/2016.
Beni materiali agevolabili
Transizione 5.0 – Allegato A
L’allegato A alla Legge 232/2016 fornisce una definizione chiara dei beni materiali che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili da Industria 4.0 e anche da Transizione 5.0 purché legati a progetti innovativi per la riduzione dei consumi.
Questi beni materiali includono macchinari, attrezzature, impianti e dispositivi tecnologici che sono essenziali per l’implementazione di soluzioni innovative e l’ottimizzazione dei processi produttivi.
Macro categorie di beni strumentali materiali agevolabili:
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
- Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”
Beni immateriali e tecnologie agevolabili
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Transizione 5.0 – Allegato B
L’Allegato B alla Legge 232/2016 definisce una serie di beni immateriali e tecnologie che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili nell’ambito dell’Industria 4.0 e 5.0.
Questi beni immateriali sono fondamentali per favorire l’innovazione e l’efficienza nel settore produttivo, consentendo alle imprese di adottare soluzioni avanzate e di rimanere competitive sul mercato.
Tipologie di beni immateriali agevolabili:
- Software per la progettazione e produzione
- Sistemi per la gestione della produzione
- Applicazioni per il monitoraggio e controllo
- Sistemi di realtà virtuale e aumentata
- Software per l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale
- Sistemi per la gestione della supply chain
- Software per l’intelligenza energetica degli impianti:
Investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo ammessi
Sono agevolabili le spese per:
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- Gruppi di generazione dell’energia elettrica.
- Trasformatori e misuratori funzionali alla produzione di energia elettrica.
- Impianti per la produzione di energia termica usata esclusivamente come calore di processo.
- Servizi ausiliari di impianto
- Impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Note:
- Sono ammessi investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo situati sulle stesse particelle catastali delle strutture produttive o su particelle diverse, purché connesse alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riferibili alla struttura produttiva o situate nella stessa zona di mercato della struttura produttiva.
- Sono ammessi specifici moduli fotovoltaici, prodotti in Stati membri dell’UE, con efficienze minime definite
- Il dimensionamento degli impianti elettrici non può superare il 105% del fabbisogno energetico medio annuo della struttura. Per gli impianti termici, il dimensionamento deve riferirsi solo al fabbisogno di calore di processo.
- Solo i moduli fotovoltaici certificati possono beneficiare degli incentivi, con un credito d’imposta variabile in base al tipo di modulo.
- I costi ammissibili per le spese sono calcolati in euro per kW, con limiti specifici per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo e impianti termici.
Certificati bianchi
Cosa sono i certificati bianchi?
I certificati bianchi sono titoli negoziabili che attestano il conseguimento di risparmi ottenuto attraverso interventi di miglioramento dell’efficienza energetica: un singolo certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).
In che modo i certificati bianchi incentivano l’efficienza energetica?
Questi titoli, emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), possono essere scambiati sul mercato e rappresentano un incentivo economico per chi investe in progetti di efficientamento energetico. Infatti, essi consentono a chi inquina di meno di ottenere delle certificazioni che può rivendere sul mercato a chi invece, pur obbligato a rispettare dei parametri di emissioni, continua ad inquinare di più.
Quanto valgono i certificati bianchi?
Il valore monetario di un certificato bianco è stato in origine fissato a 250 euro/TEP.
(1 Tep = 5.347 kWh elettrici oppure 1.187 mc gas metano)
Quanto durano i certificati bianchi?
Un certificato bianco ha una validità variabile tra i 3 e 8 anni: la durata si estende fino a otto anni in caso di interventi effettuati sull’involucro edilizio, come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico.
Quali progetti consentono di ottenere certificati bianchi?
Sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:
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- da realizzarsi con data di avvio della realizzazione del progetto successiva alla data di trasmissione al GSE dell’istanza di accesso al meccanismo;
- costituiti da interventi realizzati da un unico soggetto titolare;
- che generano risparmi energetici addizionali.
Non sono ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa.
Le tipologie di intervento realizzabili sono divise per settori: industriale, reti, servizi e trasporti, civile e delle misure comportamentali.
settore industriale
settore reti, servizi e trasporti
settore civile
misure comportamentali
FER 2
FER 2 è una misura che promuove la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio. Le tipologie di impianto ammesse sono:
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- impianti alimentati da biogas e biomasse
- solari termodinamici
- geotermoelettrici
- eolici off-shore
- fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne
- gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
Sono previsti sia interventi di nuova costruzione di impianti e, solo per gli impianti geotermici tradizionali con innovazioni, interventi per il rifacimento di impianti già esistenti.
Quali tipologie di impianti sono ammessi agli incentivi del decreto FER 2?
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- a fonti rinnovabili:
- a biogas di potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
- a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici;
- solari termodinamici di qualsiasi potenza;
- eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating e impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche, di qualsiasi potenza;
- fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne, di qualsiasi potenza;
- da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina di qualsiasi potenza;
- geotermici, tradizionali con innovazioni o a emissioni nulle, di qualsiasi potenza.
Come accedo agli incentivi FER 2?
Il processo di attuazione della misura prevista dal Decreto FER2 prevede le seguenti fasi:
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- Pubblicazione del bando
- Partecipazione alla procedura competitiva
- Pubblicazione della graduatoria
- Comunicazione dell’entrata in esercizio dell’impianto
- Stipula del contratto e fatturazione
Scarica i documenti ufficiali dal sito del GSE
FER X
Dal 28 febbraio 2025, è in vigore il Decreto FER-X per il sostegno della produzione elettrica di impianti da rinnovabili “con costi vicino alla competitività di mercato”.
Il D.M. 457/2024 – Sostegno alle fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato – qui disponibile in PDF – è stato ribattezzato “Transitorio” perché introduce un regime di sostegno per le fonti rinnovabili da 9,7 miliardi di euro individuando i contingenti totali disponibili – pari a 23,65 GW totali – per il solo 2025.
Nonostante la “transitorietà”, il Decreto FER-X, rappresenta un’importante iniziativa del governo italiano per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. infatti, attraverso misure di sostegno economico, il decreto mira a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030, promuovendo l’equità, l’efficacia e la sostenibilità degli impianti.
Quali tipologie di impianto sono incluse nel decreto FRER X?
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- Impianti Fotovoltaici: Questi impianti convertendo la luce solare in energia elettrica, svolgono un ruolo cruciale nella transizione energetica. Il decreto riconosce la crescente competitività del fotovoltaico nel mercato energetico.
- Impianti Eolici: Con la capacità di generare energia dal vento, gli impianti eolici sono una componente fondamentale del mix energetico rinnovabile.
- Impianti Idroelettrici: Questi impianti sfruttano le risorse idriche per produrre energia, contribuendo a una porzione significativa della produzione energetica rinnovabile in Italia.
- Impianti di Trattamento di Gas Residuali: Impianti che trattano gas residui provenienti da processi di depurazione sono inclusi, evidenziando l’approccio integrato del decreto nella gestione delle risorse.
Quali incentivi e benefici sono previsti dal piano?
Il decreto prevede un contingente di 3 GW per gli impianti fino a 1 MW e limiti specifici per gli impianti superiori, come segue:
Fotovoltaico
10 GW
Eolico
4 GW
Idroelettrico
0,63 GW
Gas residui
0,2 GW
Totale
14,65 GW
Modalità di Accesso al Meccanismo di Supporto
Le modalità per accedere al meccanismo di sostegno variano in base alla potenza degli impianti:
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- Fino a 1 MW: Accesso diretto, a condizione di rispettare il principio DNSH (Do Not Significant Harm), avviando i lavori dopo l’entrata in vigore del decreto.
- Sopra 1 MW: Accesso tramite aste competitive, con requisiti specifici, tra cui titoli abilitativi e conformità ai regolamenti ambientali.
Prezzi di Aggiudicazione
L’ARERA definirà i prezzi di aggiudicazione per impianti fino a 1 MW entro 90 giorni dalla promulgazione del decreto, con tariffe assegnate per il 2024:
Fotovoltaico
80 €/MWh
Eolico
85 €/MWh
Idroelettrico
90 €/MWh
Gas di depurazione
85 €/MWh
In aggiunta, per gli impianti fotovoltaici che sostituiscono eternit o amianto è previsto un premio extra di 35 euro/MWh.
Partecipazione alle Procedure Competitive
Per gli impianti superiori a 1 MW, la partecipazione avverrà tramite procedure bandite dal GSE in modalità telematica. Sarà richiesto di presentare una cauzione provvisoria e la documentazione necessaria, tra cui l’offerta di riduzione del prezzo di esercizio.
Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR
Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
La dotazione è di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 – Investimento 7 del PNRR (sotto-investimento 1).
Chi può accedere al fondo?
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:
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- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.
Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).
Cosa finanzia il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ?
I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
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- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024.
Detrazioni fiscali – ECOBONUS 2025
Per poter beneficiare dell’ecobonus le imprese devono possedere alcuni requisiti specifici:
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- esercitare attività di impresa, arti o professioni;
- sostenere le spese per interventi su immobili strumentali all’esercizio della propria attività;
- essere in regola con il versamento di tributi e contributi previdenziali;
- essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la tipologia di impresa.
Il beneficio fiscale comunemente noto come Ecobonus si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione e per il 2025 le novità sono davvero importanti.
In particolare, per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006, commi 344-34, è prevista la proroga per fino al 2027, con un meccanismo pressoché analogo al bonus ristrutturazione edilizia, ad esclusione dei tetti di spesa.
Il comma 55 della legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) modifica l’art. 14 del DL 63/2013 prevedendo le seguenti aliquote di detrazione previste dall’Ecobonus:
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- 36% per il 2025;
- 30% per il 2026 e 2027.